Art. 66.
(Riscossione dei contributi).

      1. Il collegio regionale riscuote i contributi previsti dagli articoli 18, comma 1, lettera i), e 29, comma 1, lettera g), mediante ruoli annuali, compilati dal consiglio regionale,

 

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resi esecutivi nei modi di legge e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
      2. L'esattore versa i contributi al ricevitore regionale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere al collegio regionale locale l'importo delle quote stesse.
      3. Il collegio regionale provvede, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ciascun anno, a rimettere al consiglio nazionale ed al collegio regionale le quote riscosse rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ciascun anno.
      4. Decorsi trenta giorni dalle scadenze di cui al comma 3 e fino al giorno del versamento, decorrono sulle somme in mora gli interessi passivi legali.